Formazione della Legislazione - Geom. Michele Scalici

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Formazione della Legislazione

Norme e Leggi


                                Formazione della legislazione e organi di controllo                           

 

Assemblea costituente: il 25.04.1946 avviene la prima seduta, elegge il Capo provvisorio dello Stato nella persona di ENRICO DE NICOLA.

La nuova costituzione è in vigore dal 01.01.1948, per modificare la COSTITUZIONE il Parlamento deve votare gli emendamenti due volte.
 
  

Potere legislativo

  
Tale Potere è dato al Parlamento che è formato dalla Camera e dal Senato, vengono varate le leggi ordinarie e delega.

  • Camera, n° 630 deputati;

  • Senato, n° 318 eletti, 5 a vita (Presidente della Repubblica ed ex Presidenti).

 

Potere Esecutivo

  

  • Leggi delegate (D.P.R.)


  • Decreti legge: approvazione, con conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono.


  • Decreti del Presidente del Consiglio e dei Ministri.

 

  

La legislazione, ad eccezione dei decreti leggi, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che non venga disposto diversamente nella legislazione stessa emessa.


I decreti legge entrano in vigore immediatamente; per la loro efficacia il Parlamento deve recepirne l’urgenza.
    

Organi di controllo

 
L’organo di controllo è la Corte Costituzionale che giudica le leggi, è composto da 15 Giudici, così eletti:

  • n° 5 dal Parlamento


  • n° 3 dalla Corte di Cassazione


  • n° 5 dal Presidente della Repubblica


  • n° 1 dal Consiglio di Stato


  • n° 1 dalla Corte dei Conti

 
 

Corte dei Conti (controllo)

 

Esegue controlli nelle seguenti Sezioni


Sezione Amministrativa                 Sezione Giurisprudenziale

  • atti del Governo                                - responsabilità dei Funzionari

  • bilancio dello Stato                            - pensioni

  • Enti pubblici                                     - lavoro dei dipendenti della Corte    

  • Regioni

                       


Consiglio di Stato

 
E’ sorto nel 1831, è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 
 
Sezioni Consultive                           Sezioni Giurisprudenziali

  • N° 3 Sezioni (I - II - III)                    - N° 3 Sezioni (IV - V - VI)


  
Quando si riuniscono tutte le Sezioni si ha l’adunanza generale; quando si riuniscono le tre Sezioni Giurisprudenziali si ha l’adunanza plenaria.

I Magistrati sono provenienti dalla Magistratura ordinaria e sono nominati dal Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei Ministri.

 
 
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