Consulente Tecnico del Giudice - Geom. Michele Scalici

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Consulente Tecnico del Giudice

Consulenze


Consulente Tecnico d'Ufficio


Varie forme di intervento Tecnico quale Ausiliare del Giudice per rispondere ai vari quesiti con citazioni delle norme che regolano l’attività del Consulente, modalità iscrizione all’Albo dei C.T.U., ecc.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio è il tecnico iscritto nell'albo dei Tribunali, le mansioni dello stesso variano a seconda delle specializzazioni di ogni singolo perito.

Il compito del C.T.U., nel campo civilistico, è quello di coadiuvare il Giudice sui problemi di carattere tecnico e/o specialistico, inerenti il caso specifico delle controversie fra le Parti al fine di fornire gli elementi necessari per potere risolvere con cognizione ed equità la controversia stessa.

Si ricorre al C.T.U. quando fra le Parti si instaura un non colloquio anche attraverso i rispettivi Consulenti di Parte e allorquando una delle Parti, lesa, o ritenutasi tale nei propri diritti, si rivolge alla Autorità Giudiziaria.

La nomina del C.T.U. può avvenire durante la prima udienza o nel corso di udienze successive, inerenti l’instaurazione della causa.

Viene comunicato al Tecnico incaricato mediante notifica dell’ordinanza del Giudice.

Il Giudice si avvale di Tecnici iscritti negli appositi Albi speciali dei Consulenti tenuti nei Tribunali i quali sono suddivisi per la competenza specifica di ognuno di loro; il Giudice, comunque, può avvalersi anche di Tecnici non iscritti nei citati Albi purché godano della Sua fiducia e di quella dell’opinione pubblica.

Il consulente che ritiene di non accettare l’incarico, per incompatibilità (conoscenza di una delle Parti, ecc.), deve presentare opportuna istanza al giudice almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione.

Il Giudice Istruttore nel corso dell’udienza inerente il giuramento di rito assegna al Consulente l’incarico mediante la formulazione di un quesito che viene verbalizzato nel fascicolo d’ufficio e sullo stesso il C.T.U. dovrà sviluppare la propria perizia.

A titolo di cronaca si precisa che il Consulente iscritto nell’Albo speciale presso il Tribunale è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 19 e 21 disp. att. c.p.c..

Per dare inizio alle operazioni peritali il C.T.U. è tenuto, ex art. 90 disp. att. c.p.c., a comunicare alle Parti, od eventualmente ai loro legali ed ai rispettivi Consulenti di Parte, il giorno, l’ora ed il luogo per l’apertura ufficiale delle operazioni, qualora non sia stato eseguito nel corso del processo verbale di udienza.

Si evidenzia, a mero titolo informativo, che i Consulenti Tecnici di Parte devono essere nominati nella contestualità dell'udienza, in tale caso non vi sono ulteriori incombenze, qualora ci si riservi la nomina in un momento successivo, questa deve essere fatta ex art. 201 c.p.c., con il quale il legale deve provvedere al deposito di una specifica comunicazione di avvenuta nomina del proprio consulente prima della scadenza fissata dal Giudice. E' necessario che dei consulenti nominati vi siano i dati salienti relativi ai contatti.

Le operazioni del C.T.U. possono essere affiancate da tecnici delle rispettive Parti in causa.

Nell’udienza di nomina viene concesso al C.T.U. il tempo ritenuto, al momento, necessario al compimento di tutte le incombenze contenute nel mandato affidatogli.

Il C.T.U. nel corso dei sopralluoghi redige il verbale ove sintetizza, alla presenza delle Parti e/o dei Tecnici di Parte o dei loro Legali, lo svolgimento delle operazioni.

Gli onorari per gli incarichi giudiziari vengono redatti in base alle Leggi in materia di Tariffe giudiziarie per Consulenti e periti, e sottoposti alla liquidazione al Giudice che ha nominato il Consulente.

Il Giudice che ha nominato il Consulente Tecnico provvede alla liquidazione del compenso spettantegli con decreto (ordinanza) ex art. 24 disp. att. c.p.c., tale documento costituisce, altresì, titolo esecutivo contro la Parte o le Parti a carico della quale/i è posto il pagamento.

Il Consulente Tecnico si configura tra gli ausiliari del Giudice e a nome dello stesso, nello specifico mandato affidato, egli agisce quale Pubblico Ufficiale.

Gli incarichi di Consulente nell’ambito del processo civile si esplicano nelle seguenti procedure:

Processo cautelare, per 'raccogliere' le prove prima del processo cognitivo, la consulenza si concretizza mediante

  • Accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.)


Con la legge N° 80 del 14.05.2005, inerente la riforma del processo civile, in vigore dal 01.03.2006, è operativo il nuovo istituto Processuale, che istituisce, altresì, la

  • Consulenza tecnico preventiva (art. 696 bis c.p.c.) - nuovo istituto processuale introdotto con legge N° 80/2005, operativo dal 01.03.2006


Processo di cognizione, procedimento con il quale il Giudice accerta una situazione giuridica esistente e si conclude con una sentenza

  • Consulenza Tecnica d’Ufficio in corso di causa - l'incarico viene affidato dal giudice su propria iniziativa o su richiesta delle Parti in causa


Processo di esecuzione, procedimento che viene intrapreso dal creditore per ottenere in modo coattivo, munito di un titolo esecutivo, l'adempimento del debitore, così come riformato dalla citata L. 80/2005

  • il Consulente Tecnico nominato in tale circostanza quale "Esperto Stimatore", si definisce "Ausiliare del Giudice" ex art. 68 c.p.c. - la novità più importante introdotta è quella del "contraddittorio semplificato" che impone all'Esperto di dover depositare 45 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice, ai sensi dell'art. 569 c.p.c., la propria relazione anche alle "Parti".  


 
 
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