Topografia Catastale - Geom. Michele Scalici

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Topografia Catastale

Topografia



Tale parte del sito tratterà le informazioni sulle modalità operative, nonché notizie circa l’esecuzione dei rilievi topografici ai fini catastali
 
  
Fiduciali: Con circolare n° 2 del 15.01.1987 la Direzione generale del Catasto e dei SS.TT.EE. ha demandato agli Uffici periferici l'istituzione della rete dei punti fiduciali.

Sono stati adottati quali punti fiduciali:

  • I trigonometrici, punti di coordinate analitiche;


  • Punti di coordinate lette sui fogli di mappa scelti nei spigoli di vecchi fabbricati di edifici presenti all'impianto, ed ove questi non presenti in spigoli di manufatti o edifici rilevati dall'Ufficio;


  • Punti proposti dal professionista, scelti in sede di rilievo, così come da circolare n° 5 del 30.10.1989, l'ubicazione degli stessi devono costituire una maglia di triangoli avente i lati di lunghezza compresa tra 250 e 300 m, derogando a ciò quando non è possibile rilevare altri punti presenti.


Ogni punto fiduciale assume un codice di attendibilità, di istituzione, tra 1 e 12 a seconda della diversa categoria di appartenenza. Tali punti sono individuati da un cerchio rosso sulla mappa seguiti dal PFxx, ove al posto di  xx va indicato il numero di fiduciale del foglio.

I rilievi possono essere integrati con punti esterni alla maglia dei punti fiduciali i quali non debbono essere considerati sostitutivi, questi punti sono definiti punti vertici PV e punti direzionali PD e dichiarati con riga 7, tali punti vanno scelti in spigoli idonei a garantire una restituzione grafica.

L’accesso da parte dei Liberi Professionisti alle proprietà private, circa gli edifici ove sono stati collocati i Punti Fiduciali, è stato autorizzato dallo Stato ai sensi dell’art. 10 del D.M. n° 28 del 02.01.1998, inoltrando lettera preventiva prima dell’accesso alla proprietà interessata; il professionista deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dai Collegi o Ordini Professionali.


 
Tolleranze, con l'Istruzione approvata il 19.01.1988 sono state stabilite le tolleranze delle distanze qui di seguito:

  • in zone urbane o di espansione urbanistica


t = 0,05 ÷ (0,0013 d) m                        per d < 300 m


t = 0,45  m                                          per d > 300 m


  • in zone extraurbane pianeggianti o parzialmente ondulate


t = 0,05 ÷ (0,0016 d) m                        per d < 300 m


t = 0,55  m                                          per d > 300 m


  • in zone extraurbane con terreno sfavorevole


t = 0,10 ÷ (0,0020 d) m                        per d < 300 m


t = 0,70  m                                          per d > 300 m


'd' è la distanza indicata dal professionista nell'elaborato

Superfici - verifica - il confronto fra la superficie 'reale' e quella 'nominale' è conforme a quella risultante dal dettato dell'art. 1538 c.c., adottando così il criterio giuridico,

  •  1/20 della superficie nominale, cioè il 5%


Qualora la superficie della particella catastale 'origine' riporta l'annotazione "SR", lo scarto fra le superfici rilevate in tempi diversi non potrà superare

  •  T= 1/3 (A/1000 + √A)


dove A è la media dei valori delle due aree, espressa in m2
 



 
 
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